Chi immatricola un’auto il 12 marzo 2028 dovrà versare il primo bollo entro il 30 aprile. A partire dall’anno seguente, sarà proprio marzo il mese di riferimento per tutti i rinnovi successivi. Questa è la modifica più evidente introdotta dalla riforma della tassa automobilistica, approvata definitivamente dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto e resa nota il giorno dopo. Gli importi da versare continueranno a dipendere da potenza del veicolo, classe ambientale e normativa regionale: le tasche degli automobilisti non subiranno variazioni dirette. Quello che si trasforma, in sostanza, è il sistema delle scadenze.
La misura fa parte del decreto legislativo dedicato ai tributi regionali e locali e al federalismo fiscale territoriale, già esaminato dal Parlamento come Atto del Governo n. 276. Nel parere espresso il 3 agosto 2026, la Commissione Finanze di Palazzo Madama ha suggerito di posticipare al 1° gennaio 2028 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul bollo, rimandando così un cambiamento che nelle bozze precedenti era previsto con tempistiche più ravvicinate.
La targa d’immatricolazione diventa il punto di riferimento
Attualmente il sistema presenta diverse sfumature a seconda del territorio. In numerose Regioni, il primo pagamento per un’auto appena immatricolata deve avvenire entro la fine dello stesso mese in cui è stata assegnata la targa; qualora la registrazione avvenga negli ultimi dieci giorni del mese, la scadenza può spostarsi al mese successivo. Lombardia e Piemonte seguono già una logica differente, concedendo tempo fino all’ultimo giorno del mese seguente per il primo versamento. Questo quadro viene confermato anche dalla guida ACI sulle scadenze 2026.
A partire dal 2028, la nuova normativa uniformerà questa procedura: il primo pagamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per quanto riguarda i rinnovi successivi, invece, la scadenza coinciderà con l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato originariamente immatricolato. Un’automobile targata a marzo avrà quindi il primo appuntamento fiscale entro aprile, per poi confrontarsi con il bollo ogni marzo negli anni a venire. Questo meccanismo era già delineato nella documentazione parlamentare relativa all’Atto del Governo n. 276; ad agosto 2026 il Senato ne ha però chiesto il rinvio al 2028.
I veicoli già circolanti non subiranno stravolgimenti improvvisi nelle proprie scadenze. Continueranno infatti a valere le regole attualmente in vigore, insieme all’autonomia decisionale delle singole Regioni. Si tratta di un aspetto rilevante, dato che il bollo resta un’imposta di competenza regionale: basta cambiare territorio per imbattersi in differenze su tariffe, sconti e calendari di pagamento.
Il decreto lascia inoltre spazio ai versamenti frazionati in quattro rate: le Regioni potranno continuare a offrirli per specifiche categorie di mezzi, facendo comunque partire il calcolo dal mese di prima immatricolazione. La semplificazione normativa, quindi, mantiene comunque alcuni margini di discrezionalità territoriale.
Fermo amministrativo: l’obbligo fiscale non si interrompe
Uno dei chiarimenti più significativi riguarda i mezzi soggetti a fermo amministrativo fiscale. Il decreto specifica che questa misura, disposta dall’agente della riscossione, non sospende in alcun modo l’obbligo di pagare il tributo: l’auto può restare bloccata, ma la tassa continua ad accumularsi. Questa previsione era già presente nella bozza analizzata dal Senato, dove si precisava chiaramente che il fermo fiscale non interrompe l’obbligo di versamento del bollo.
Questo aspetto merita particolare attenzione, poiché tassa automobilistica e utilizzo effettivo del veicolo seguono percorsi indipendenti. Il tributo è collegato al possesso e alla situazione anagrafica del mezzo; il fatto che l’auto sia immobilizzata per una procedura di riscossione non fa venir meno automaticamente l’obbligo fiscale. Un veicolo fermo può dunque continuare ad avere, dal punto di vista tributario, una situazione tutt’altro che statica.
Noleggio a lungo termine: cambia chi incassa il tributo
La riforma interviene anche sul settore del noleggio a lungo termine e sulla gestione delle flotte aziendali. Per le società, quando la sede legale non coincide con il luogo in cui si svolge principalmente l’attività operativa quotidiana, sarà quest’ultimo territorio a stabilire quale Regione riceverà il gettito derivante dal bollo. La norma si concentra quindi sull’organizzazione concreta dell’impresa, senza dover tracciare gli spostamenti chilometrici di ogni singolo veicolo. Questa formulazione è contenuta nella documentazione parlamentare relativa al provvedimento.
Una novità entrerà in vigore con qualche anticipo rispetto al resto. Dal 1° gennaio 2027, i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente dovranno essere registrati anche presso il Pubblico Registro Automobilistico. La Commissione Finanze del Senato ha menzionato esplicitamente questo nuovo obbligo di annotazione nel proprio parere sul decreto.
Cambiano inoltre le regole per le auto acquistate dai concessionari destinate alla rivendita: la sospensione dell’obbligo di pagamento del bollo sarà subordinata alla corretta registrazione del passaggio di proprietà al PRA entro i tempi stabiliti. L’obiettivo complessivo della riforma è rendere più fluido lo scambio di informazioni tra registri pubblici, contribuenti ed enti regionali, un settore in cui la tassa automobilistica ha storicamente accumulato numerose eccezioni e complicazioni.
Resta invece invariata la questione degli importi da pagare. La riforma non abolisce il bollo, non elimina il superbollo e non prevede sconti generalizzati per gli automobilisti. Nel 2028, per la maggior parte dei cittadini, il cambiamento più tangibile sarà decisamente meno eclatante: tenere a mente il mese della prima immatricolazione e ricordarsene una volta all’anno. Per il fisco italiano, quasi una forma di essenzialità.
