Varchi l’ingresso di un concerto e il tuo viso si trasforma in un dato biometrico, archiviato in una banca dati locale insieme alle tue generalità e, se possiedi un posto numerato, persino al codice ricavato dal tuo biglietto. Tutto questo può rimanere conservato per una settimana intera. Non importa che tu non abbia commesso alcuna irregolarità: l’articolo 10 dello schema di decreto relativo all’intelligenza artificiale nelle attività di polizia coinvolge chiunque acceda a determinati spazi o eventi ritenuti sensibili per motivi di sicurezza pubblica.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato questa disposizione e ha invitato l’Esecutivo a modificarla. La gestione automatizzata dei dati biometrici riguardante l’intera platea, sottolinea l’Autorità, «non risulta compatibile» con il Regolamento europeo sull’IA, il quale ammette il riconoscimento facciale ex post unicamente per ricerche circoscritte. Costruire preventivamente un archivio di un’intera folla rappresenta tutt’altra questione.
Nel complesso, il parere del Garante risulta favorevole allo schema normativo. Sul terzo comma dell’articolo 10, tuttavia, il giudizio è piuttosto severo: la formulazione scelta dal Governo rischia di autorizzare una “raccolta massiccia e anticipata” di dati biometrici, sproporzionata e potenzialmente in conflitto con la normativa europea. Impianti sportivi, spettacoli musicali, cortei, scali ferroviari, grandi manifestazioni e centri urbani sono gli esempi menzionati dalla stessa Autorità. La maglia della rete può allargarsi notevolmente.
Lo scorso giugno, illustrando il provvedimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, Matteo Piantedosi aveva garantito che l’intelligenza artificiale impiegata dalle forze dell’ordine non avrebbe dato vita a un “Grande Fratello”. Il comunicato di Palazzo Chigi escludeva la formazione di database biometrici mediante raccolta indiscriminata di informazioni dal web. Il terzo comma, però, segue un percorso diverso: predispone i dati biometrici delle persone riprese nel momento in cui accedono a determinati luoghi ed eventi. A distanza di poco più di un mese, il Garante rileva che proprio questo meccanismo rischia di trasformarsi in una raccolta massiccia e preventiva.
Il presunto colpevole emerge dopo, l’archivio nasce prima
Lo schema di decreto legislativo distingue tra riconoscimento facciale in tempo reale e quello a posteriori. L’articolo 10 disciplina quest’ultimo caso, consentendo di integrare componenti di intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza già autorizzati nei luoghi interessati da esigenze di ordine pubblico.
Il secondo comma vincola l’attivazione del riconoscimento facciale al momento successivo alla commissione di un reato. Dovrebbe consentire di identificare individui già sospettati sulla base di fotografie, filmati e prove oggettive e verificabili, sotto la diretta responsabilità dei soggetti indicati nel testo normativo. Il ragionamento appare lineare: si verifica un illecito, emergono immagini rilevanti, si ricerca una persona specifica.
Subentra però il terzo comma e la prospettiva cambia radicalmente. Negli spazi o eventi selezionati, i dati biometrici delle persone in ingresso possono essere elaborati e conservati localmente, unitamente ai dati anagrafici e all’eventuale codice del posto assegnato. Qualora si verifichi un reato, quella base informativa diventa utilizzabile per il confronto facciale. Il testo prevede la cancellazione automatica trascorsi sette giorni dalla raccolta.
Il riconoscimento dovrebbe attivarsi solo dopo il reato. I dati necessari per identificare chiunque vengono invece preparati in anticipo, quando un illecito, un’indagine e persino un indiziato potrebbero ancora non esistere. Il sospettato può presentarsi con comodo. I volti sono già catalogati. Sembra proprio che il terzo comma abbia fatto rientrare il “Grande Fratello” dall’ingresso secondario.
Il punto contestato dal Garante concerne proprio l’elaborazione automatica dei tratti biometrici nel momento della ripresa, un’operazione che supera la semplice registrazione di un filmato. La telecamera archivia immagini; il sistema previsto dal decreto estrae invece dati utilizzabili per confrontare e riconoscere le persone. Dopo sette giorni vengono eliminati. Nel frattempo, restano disponibili.
Il regolamento europeo ammette solo ricerche mirate
L’articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale autorizza le forze dell’ordine a impiegare l’identificazione biometrica remota a posteriori esclusivamente per ricerche circoscritte di individui sospettati o condannati per un reato. L’utilizzo deve restare ancorato a un caso concreto e a persone identificate.
Secondo il Garante, l’elaborazione biometrica dovrebbe avviarsi soltanto sulle registrazioni già acquisite e in presenza di un’esigenza operativa specifica. Dopo una rapina in una stazione, ad esempio, la polizia potrebbe esaminare i filmati disponibili per individuare una persona collegata alle indagini. Lo schema normativo, invece, predispone i dati biometrici di chiunque entri nella stazione, nell’eventualità che possano rivelarsi utili nei sette giorni seguenti.
L’Autorità richiede pertanto di riformulare il terzo comma e posticipare l’elaborazione al momento successivo alla registrazione. Prima si conservano semplicemente le immagini. Quando emerge un’esigenza concreta, si estraggono e confrontano soltanto i dati pertinenti. La differenza occupa poche righe del decreto ma un enorme spazio nella vita delle persone riprese.
Il testo vieta inoltre che una decisione con conseguenze giuridiche negative venga adottata basandosi esclusivamente sull’esito del riconoscimento facciale. Il Garante chiede di richiamare esplicitamente anche le tutele contro discriminazioni ed errori previste dalla normativa sulla protezione dei dati nelle attività di polizia. Un algoritmo può suggerire una corrispondenza. La responsabilità finale, quantomeno quella, deve restare in capo all’uomo.
Il decreto è ancora modificabile
Queste disposizioni non sono ancora efficaci. Il provvedimento corrisponde all’Atto del Governo n. 418, trasmesso alle Camere dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri. Il termine per i pareri parlamentari scade il 25 agosto 2026; successivamente il testo dovrà tornare all’Esecutivo per l’approvazione conclusiva.
Il Governo potrebbe quindi accogliere le condizioni poste dal Garante ed eliminare l’elaborazione automatica dei dati biometrici riguardante l’intera platea presente. Il riconoscimento facciale a posteriori rimarrebbe comunque disponibile per rintracciare un soggetto specifico, operando sulle immagini già registrate e in presenza di una necessità operativa precisa.
La cancellazione avviene automaticamente al settimo giorno. Fino a quel momento, però, il volto di chi ha semplicemente assistito a un concerto senza essere sospettato di nulla resta custodito nell’archivio.
